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Corte europea — panoramica della giurisprudenza sulle persone transgender

L’aula della Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo
Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 pl, via Wikimedia Commons

Una panoramica cronologica: B c. Francia (1992) — prima violazione accertata; Sheffield e Horsham c. Regno Unito (1998) — nessuna violazione; Christine Goodwin c. Regno Unito (2002) — svolta verso il riconoscimento; Van Kück c. Germania (2003) — accesso alle cure; YY c. Turchia (2015) — divieto dell’obbligo di sterilizzazione; AP, Garçon e Nicot c. Francia (2017) — conferma del divieto dell’obbligo di sterilizzazione; X e Y c. Romania (2021) — diritto a una procedura amministrativa.

Sentenze fondamentali

Una panoramica cronologica: B c. Francia (1992) — prima violazione accertata; Sheffield e Horsham c. Regno Unito (1998) — nessuna violazione; Christine Goodwin c. Regno Unito (2002) — svolta verso il riconoscimento; Van Kück c. Germania (2003) — accesso alle cure; YY c. Turchia (2015) — divieto dell’obbligo di sterilizzazione; AP, Garçon e Nicot c. Francia (2017) — conferma del divieto dell’obbligo di sterilizzazione; X e Y c. Romania (2021) — diritto a una procedura amministrativa.

Evoluzione della giurisprudenza

L’evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU mostra una progressiva estensione dei diritti delle persone transgender ai sensi dell’articolo 8 (vita privata) e dell’articolo 14 (non discriminazione) della CEDU, con limiti relativi agli interventi medici obbligatori e ai tempi di attesa. Nel 2014 i Paesi Bassi hanno abolito l’obbligo di sterilizzazione con la legge sulle persone transgender.

Da Rees a Christine Goodwin

In Rees c. Regno Unito (1986) la Corte non aveva ancora ravvisato una violazione dell’articolo 8. Aveva tuttavia osservato che occorreva tenere conto della necessità di adottare misure, alla luce degli sviluppi scientifici e sociali. L’11 luglio 2002 la Grande Camera si è pronunciata diversamente nella causa Christine Goodwin. La Corte ha indicato una chiara e costante tendenza internazionale verso l’accettazione sociale e il riconoscimento giuridico. Non ha ravvisato alcun interesse generale prevalente contrario al riconoscimento e ha accertato una violazione dell’articolo 8.

Quando la Corte lascia discrezionalità agli Stati

La Corte non accoglie sempre le richieste dei ricorrenti. In Hämäläinen c. Finlandia (2014), la Grande Camera non ha ravvisato una violazione dell’articolo 8. Una donna trans sposata poteva modificare la propria registrazione solo se il suo matrimonio fosse stato convertito in un’unione civile registrata oppure sciolto. La Corte non ha ritenuto tale condizione sproporzionata. In A.P., Garçon e Nicot c. Francia (2017), la Corte ha respinto l’obbligo di dimostrare l’irreversibilità della transizione. Nella stessa causa, ha invece mantenuto l’obbligo di una diagnosi e di una valutazione medica.

Casi recenti e Corte di giustizia dell’UE

In Y.T. c. Bulgaria (2020) e A.D. e altri c. Georgia (2022), la Corte ha accertato una violazione perché il riconoscimento era di fatto impossibile da ottenere. In Georgia il diritto esisteva dal 1998, ma non risultava alcuna richiesta accolta. Nel 2023 sono seguite due sentenze che non hanno ravvisato violazioni. In O.H. e G.H. c. Germania, a un uomo trans che aveva partorito è stato consentito di essere registrato come madre; si veda la genitorialità dopo la transizione. In Y. c. Francia, a una persona intersessuale non è stata riconosciuta un’indicazione neutra sull’atto di nascita, poiché in questo ambito lo Stato dispone di un margine di discrezionalità. La Corte di giustizia dell’Unione europea è un tribunale diverso. Ha emesso le sentenze Mirin (2024), Mousse (2025) e Deldits (2025). Si vedano anche la Corte europea e i diritti delle persone transgender, il Consiglio d’Europa e la politica dell’UE. transplek.nl riassume quanto stabilito dai testi della CEDU, dalle convenzioni delle Nazioni Unite e dalle direttive dell’UE.

Domande frequenti

Fonti

Corte europea dei diritti dell’uomo — Scheda informativa: Questioni relative all’identità di genere. echr.coe.int